Articolo 125 del Regolamento del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422
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11 ottobre 1924

Art. 125

Nelle controversie portate avanti le Commissioni di prima istanza, il presidente, all'udienza fissata, sentite le ragioni delle parti, tenta di conciliarle, facendo redigere, in caso di conciliazione, il processo verbale.

Se il componimento non avviene, la Commissione, esaminati gli atti e i documenti presentati dai contendenti, puo', ove lo creda necessario, ordinare una perizia medica o altri accertamenti delle condizioni fisiche dell'assicurato; ordinare agli assicurati, ai datori di lavoro e agli organi dell'assicurazione, la esibizione di registri o altri documenti; sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne di ufficio; interrogare persone pratiche e, ove occorra, procedere a qualsiasi verifica sul luogo; delegare il presidente ad accedervi, solo o accompagnato da tre dei giudicanti, uno datore di lavoro, uno assicurato e un sanitario, affine di verificare, con processo verbale, lo stato delle cose.

La perizia e gli accertamenti saranno preferibilmente compiuti, quando sia possibile, durante l'udienza.

Le spese della perizia medico-giudiziaria debbono in ogni caso essere anticipate dall'organo dell'assicurazione. Fra le spese della perizia e' anche compreso il rimborso delle eventuali spese di trasferta del perito e dell'assicurato e l'onorario di perizia, il quale ultimo non puo' essere inferiore alle L. 20, ne' superiore alle L. 100.

Entrata in vigore il 11 ottobre 1924
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