Art. 22
La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali puo' stabilire che il pagamento dei contributi sia effettuato, invece od oltre che per mezzo di marche quindicinali, per mezzo di marche settimanali.
In tal caso sara' applicata una marca settimanale, se il pagamento e' fatto settimanalmente; due marche settimanali o una quindicinale, se il pagamento e' eseguito ogni due settimane; quattro marche settimanali o due quindicinali, se il pagamento e' eseguito mensilmente.
Il valore di ciascuna marca settimanale dovra' corrispondere alla meta' del contributo quindicinale, stabilito dall' articolo 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 .
Agli effetti del computo dei contributi per l'accertamento del diritto alla pensione ed alla misura di questa, due contributi settimanali sono da considerarsi equivalenti ad un contributo quindicinale, fermo restando quanto stabilisce l'art. 27 del presente regolamento.
Quando per uno stesso assicurato siano state applicate, nell'anno, 24 marche quindicinali od un numero equivalente di marche settimanali, per un periodo di lavoro continuativo, quindicinale o settimanale, cessa l'obbligo di ulteriori contribuzioni nell'anno.