Art. 21
L'applicazione delle marche sopra le tessere puo' essere fatta dal datore di lavoro, anziche' alle epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, a intervallo piu' lungo, purche', in ogni caso, non superiore a tre mesi e sempreche' le ritenute sulla retribuzione degli assicurati siano fatte ad ogni periodo normale di paga. In ogni caso, l'applicazione delle marche sulle tessere dovra' essere eseguita, dal datore di lavoro, all'atto della cessazione dal lavoro da parte dell'assicurato.
Il datore di lavoro, che vuole fare uso della facolta' preveduta nel 1° comma del presente articolo, deve, entro tre giorni dalla scadenza della prima quindicina, darne avviso, con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta, all'Istituto di previdenza, il quale ha diritto di vietare l'uso di quella facolta' o di subordinarlo a determinate condizioni o garanzie.
La decisione dell'Istituto di previdenza e' definitiva: ma non ha effetto che dopo cinque giorni dalla sua notificazione.
La Cassa nazionale e gli Istituti di previdenza, nei casi e con le norme che saranno da essi stabilite, possono autorizzare altre condizioni speciali per l'applicazione delle marche.