Art. 20
Quando la liquidazione delle competenze accessorie, di cui nell'art. 5 del presente regolamento, e' effettuata alle stesse epoche nelle. quali ricorre il pagamento del salario o stipendio, il valore della marca da apporsi sulla tessera personale, di cui al titolo seguente, si determina in base alla retribuzione totale effettiva corrisposta all'assicurato, cioe' alla retribuzione che si ottiene sommando il salario o stipendio con le altre competenze.
E' pero' in facolta' della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di consentire che, agli effetti della determinazione del contributo, alle competenze effettive di importo variabile ne siano sostituite altre di importo costante e mediamente equivalenti, secondo criteri che dovranno essere stabiliti caso per caso o secondo norme generali determinate dalla Cassa nazionale stessa.
Quando la liquidazione delle competenze accessorie e' fatta ad epoche differenti da quelle di pagamento del salario o stipendio, l'applicazione delle marche puo' essere fatta alle epoche di liquidazione delle competenze, purche' ad intervalli non superiori a tre mesi, oppure puo' essere fatta alle stesse epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, in base alla media delle competenze da determinarsi a' termini del precedente comma, e, in ogni caso, all'atto della cessazione del lavoro da parte dell'assicurato. Le ritenute saranno fatte, di regola e salvo diverso accordo tra le parti, sulle paghe e sulle competenze alle epoche rispettive di liquidazione e di pagamento in modo che la complessiva ritenuta corrisponda alla classe di retribuzione cui appartiene l'assicurato.