Art. 46
L'ufficio che ritira le tessere scadute deve trasmetterle, in piego raccomandato, al competente Istituto di previdenza sociale.
I termini entro i quali devono essere fatte la spedizione e le altre modalita' relative, come anche le norme per l'ordinamento e la custodia delle tessere presso gli Istituti, sono stabilite nelle istruzioni della Cassa.