Articolo 46 del Regolamento del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422
Articolo 45Articolo 47
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11 ottobre 1924

Art. 46

L'ufficio che ritira le tessere scadute deve trasmetterle, in piego raccomandato, al competente Istituto di previdenza sociale.

I termini entro i quali devono essere fatte la spedizione e le altre modalita' relative, come anche le norme per l'ordinamento e la custodia delle tessere presso gli Istituti, sono stabilite nelle istruzioni della Cassa.

Entrata in vigore il 11 ottobre 1924
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