Articolo 61 del Regolamento del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422
Articolo 60Articolo 62
Versione
11 ottobre 1924

Art. 61

La determinazione delle quote di rendita vitalizia corrispondenti ai singoli versamenti e' fatta nel tempo e con le norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, in base alle tariffe approvate con decreto Reale e vigenti al momento di ciascun versamento.

Entrata in vigore il 11 ottobre 1924
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente