Articolo 44 del Regolamento del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422
Articolo 43Articolo 45
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11 ottobre 1924

Art. 44

Sono incaricati del ritiro delle tessere gli uffici indicati all'art. 40.

L'ufficio che ritira. la tessera deve provvedere contemporaneamente al rilascio di una tessera nuova e fare le annotazioni in conformita' delle istruzioni della Cassa.

Entrata in vigore il 11 ottobre 1924
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