Articolo 51 del Regolamento del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422
Articolo 50Articolo 52
Versione
11 ottobre 1924

Art. 51

Gli uffici incaricati della emissione e della rinnovazione delle tessere, nel momento in cui ritirano la prima tessera di un assicurato, debbono rilasciare a suo favore un libretto personale nel quale, a cura dell'ufficio stesso, sara' riportato l'ammontare dei versamenti risultanti dalla tessera ritirata.

Sul libretto medesimo, in occasione della rinnovazione delle tessere successive, debbono essere fatti analoghi riporti dagli uffici competenti.

Sul libretto personale di ciascun assicurato debbono inoltre essere fatte le annotazioni relative al servizio militare ed ai periodi di malattia da computarsi utili per la pensione ai termini di legge.

Entrata in vigore il 11 ottobre 1924
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