Articolo 89 del Regolamento del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422
Articolo 88Articolo 90
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11 ottobre 1924

Art. 89

Quando a favore di uno stesso assicurato sia stata liquidata una pensione in base ai contributi obbligatori ed una pensione in base ai versamenti facoltativi, la Cassa nazionale puo' disporre che il pagamento delle due pensioni sia fatto cumulativamente sopra un unico certificato di pensione e che la pensione corrispondente ai versamenti facoltativi sia pagata sul «fondo assicurati obbligatori», trasferendo a tal fondo la corrispondente riserva.

Entrata in vigore il 11 ottobre 1924
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