Articolo 80 del Regolamento del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422
Articolo 79Articolo 81
Versione
11 ottobre 1924

Art. 80

Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali esercita il controllo sopra le liquidazioni di pensioni effettuate dagli Istituti di previdenza, in tutti i modi da esso ritenuti piu' appropriati.

Il Comitato stesso puo' ordinare la revoca o la rettifica delle pensioni gia' liquidate, o la sospensione dei pagamenti nei casi in cui ritenga necessario di richiedere un completamento della istruttoria.

Le assegnazioni di pensione si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla Cassa nazionale; in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti gia' effettuati.

Entrata in vigore il 11 ottobre 1924
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