Art. 90
Il pagamento delle pensioni e' fatto a mezzo degli uffici postali, secondo le norme stabilite dal Ministero delle comunicazioni, sentita la Cassa nazionale.
La Cassa puo' affidare il pagamento delle pensioni anche agli Istituti di previdenza.
Il pagamento delle pensioni ai residenti all'estero e' effettuato per mezzo degli agenti consolari a cio' autorizzati dal Ministero per gli affari esteri, o per mezzo d'istituti designati dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale.
Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite, in mancanza di esso al tutore dei figli minori; in mancanza anche di figli, agli eredi legittimi o testamentari.