Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 ottobre 1924 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 giugno 2008 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 9706 del 23https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 23/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 23/04/2010), n.9706 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente – Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere – Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere – Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere – Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 332-2007 proposto da: LA ROCCA S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SPINOSO ANTONINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRATTAROLA …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Genova, sentenza 15/01/2026, n. 35Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA Sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa SA NG, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3439/2024, vertente TRA Parte_1 , nato a [...] il [...], cod. fisc. C.F._1 , elettivamente domiciliato in Genova, alla via Palestro, 2/4, presso lo studio dell'avv. Anna Fusco (cod. fisc. C.F._2 – pec: Email_1 , dalla quale è rappresentato e difeso per mandato in calce al ricorso introduttivo ricorrente CONTRO Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. P.IVA_1 , elettivamente domiciliato in Genova, alla Piazza della …Leggi di più...
- irripetibilità indebito·
- pensione di reversibilità·
- art. 2033 c.c.·
- indebito previdenziale·
- art. 15 d.l. 78/2009·
- compensazione spese·
- art. 52 l. 88/89·
- affidamento accipiens·
- art. 13 l. 412/91·
- dolo percettore
Versioni del testo
- Articolo 1
Regolamento per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 , concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidita' e la vecchiaia.
Art. 1
Agli effetti dell'assicurazione contro l'invalidita' e la vecchiaia sono datori di lavoro coloro che impiegano persone alla propria dipendenza, per lavori da eseguire per proprio conto, mediante retribuzione a giornata o a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma; e coloro che sono considerati tali ai termini degli articoli seguenti.
- Articolo 2
Art. 2
Sono datori di lavoro coloro che, assumendo lavori da altri, rivestono la figura di imprenditori di opere ad appalto o di subappaltatori.
L'affittuario il mezzadro sono datori di lavoro verso le persone estranee alla propria famiglia, assunte al lavoro per i bisogni dell'azienda agricola.
Le societa' cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti.
Per le imprese di navigazione e di pesca sono datori di lavoro gli armatori delle navi e coloro che sono ritenuti tali dalla legge.
- Articolo 3
Art. 3
Agli effetti dell'assicurazione contro l'invalidita' e la vecchiaia, sono impiegati coloro che, qualunque sia la loro denominazione, sono considerati tali dalle leggi vigenti sul contratto d'impiego privato.
Sono soggetti all'assicurazione i sacerdoti solo nel caso che godano di una retribuzione da parte di Enti, associazioni e privati per ufficio cui non sia annesso un beneficio ecclesiastico.