Articolo 7 del Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130
Articolo 6Articolo 8
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22 ottobre 2020
Art. 7. Modifica dell'articolo 131-bis del codice penale 1. All'articolo 131-bis, secondo comma, secondo periodo, del codice penale , approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 , le parole «di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di cui all'articolo 343».
Entrata in vigore il 22 ottobre 2020
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