Articolo 4 del Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42
Articolo 3Articolo 5
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19 aprile 2017
Art. 4. Modifiche dell'articolo 7
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 1. All' articolo 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonche' gli aeroporti principali;»;
2) la lettera b) e' soppressa;
3) alla lettera c) le parole: «entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni,»;
4) alla lettera d) le parole: «entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, ogni cinque anni,»;
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni, nonche' per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonche' i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;
b) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
c) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a).».
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 , citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7. (Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione:
a) entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonche' gli aeroporti principali;
b) (soppressa);
c) entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
d) entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, ogni cinque anni, nonche' i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi;
e) entro il 31 dicembre 2005, informazioni sui valori limite, espressi in Lden e Lnight, in vigore per il rumore del traffico veicolare, ferroviario ed aereo in prossimita' degli aeroporti, nonche' i valori limite stabiliti per il rumore nei siti di attivita' industriali.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni, nonche' per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonche' i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;
b) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;
c) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.
2-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a).».
Entrata in vigore il 19 aprile 2017
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