Articolo 6 del Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42
Articolo 5Articolo 7
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19 aprile 2017
Art. 6. Modifiche dell'articolo 11
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 1. All' articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.»;
b) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis».
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 , citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11. (Sanzioni). - 1. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.
2. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono all'obbligo di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
3. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2 bis, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la regione o la provincia autonoma competente, ad eccezione delle ipotesi relative ad infrastrutture principali che interessano piu' regioni nonche' di quelle previste al comma 3 per le quali provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni.».
Entrata in vigore il 19 aprile 2017
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