Regio decreto 11 luglio 1913, n. 959

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      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1.
        VITTORIO EMANUELE III

        per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

        RE D'ITALIA

        Visto l' art. 41, lettera b), della legge 2 gennaio 1910, n. 9 ;

        Udito il parere del Consiglio di Stato;

        Sentito il Consiglio dei ministri;

        Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per, il tesoro, per l'agricoltura, industria e commercio, per le finanze e per la marina;

        Abbiamo decretato e decretiamo:

        Articolo Unico,

        E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione.

        Il testo stesso sara' sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro, dell'agricoltura, industria e commercio, delle finanze e della marina.

        Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a San Rossore, addi' 11 luglio 1913.

        VITTORIO EMANUELE.

        Giolitti - Sacchi - Tedesco
        - Nitti - Facta - Leo
        - Nardi - Cattolica.

        Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile