Articolo 114 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
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Art. 114. Conferimento di supplenze

Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori ((...)) del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta'; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori ((...)) di altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 14 GENNAIO 1999, N. 4)) (19)
Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facolta', che le adottera' a maggioranza assoluta. La deliberazione dara' ragione delle valutazioni comparative in base alle quali e' stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza.
Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza e' dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla meta' dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo.
Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla e' innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno.
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
--------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 120 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1995, n. 236 , ha disposto (con l'art. 11-quater) che "Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , cosi' come da ultimo modificato dall' articolo 12, comma 5, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , va interpretato nel senso che le universita', compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, possono conferire affidamenti e supplenze retribuite ai ricercatori confermati, qualora l'impegno didattico conseguente superi quello stabilito nell'articolo 32 e successive modificazioni del medesimo decreto.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1999
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