Articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
Articolo 78Articolo 80
Versione
1 agosto 1980
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Versione
8 novembre 1990
Art. 79. Obblighi dei borsisti ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398))
Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Entrata in vigore il 8 novembre 1990
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