Art. 79. Obblighi dei borsisti ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N.398))
Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
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