Art. 19. Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo
I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di (eta' e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.
Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'articolo 18 e salvo che non sia diversamente disposto.
La loro partecipazione all'attivita' didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore.
Le competenti autorita' accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito. ((21)) -------------- AGGIORNAMENTO (21)
La L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1 comma 30) che "La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni, e' ridotta a tre anni".
I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di (eta' e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.
Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'articolo 18 e salvo che non sia diversamente disposto.
La loro partecipazione all'attivita' didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore.
Le competenti autorita' accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito. ((21)) -------------- AGGIORNAMENTO (21)
La L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1 comma 30) che "La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni, e' ridotta a tre anni".