Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 agosto 1980
Art. 22.
Stato giuridico dei professori associati

Lo stato giuridico dei professori associati e' disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari, ivi comprese quelle relative all'autorita' competente ad adottare i provvedimenti che li riguardano, salvo che non sia diversamente disposto.
Per l'elezione degli organi di governo degli Atenei, l'elettorato attivo dei professori associati e' esercitato secondo le medesime norme previste per l'elettorato attivo dei professori ordinari.
Entrata in vigore il 1 agosto 1980
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