Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
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1 agosto 1980
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Versione
5 agosto 1980
Art. 30. Dotazione organica del ruolo dei ricercatori

La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari e' di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83.
I posti destinati a concorso libero sono ripartiti tra le facolta' delle varie Universita' secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facolta' stesse, nonche' dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneita' ove espletati. La ripartizione e' effettuata con decreto del ((Ministro della pubblica)) istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatore da mettere a concorso libero per facolta' e per gruppi di discipline, si terra' conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facolta' attestino la continuazione dell'attivita' di ricerca e che non abbiano, per anzianita', titolo a partecipare ai giudizi di idoneita'.
Entrata in vigore il 5 agosto 1980
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