Art. 110. Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari
Ai professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980, data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28 , e a quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi gia' banditi alla medesima data si applicano le norme gia' vigenti per il collocamento fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo e per il collocamento a riposo, salvo che essi non chiedano di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo.
Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali.
L'anticipato collocamento fuori ruolo puo' essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e fino al settantesimo. ((21))
(1)
------------
L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
-------------- AGGIORNAMENTO (21)
La L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1 comma 30) che "La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni, e' ridotta a tre anni".
Ai professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980, data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28 , e a quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi gia' banditi alla medesima data si applicano le norme gia' vigenti per il collocamento fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo e per il collocamento a riposo, salvo che essi non chiedano di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo.
Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali.
L'anticipato collocamento fuori ruolo puo' essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e fino al settantesimo. ((21))
(1)
------------
L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
-------------- AGGIORNAMENTO (21)
La L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1 comma 30) che "La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni, e' ridotta a tre anni".