Articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
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1 agosto 1980
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11 dicembre 1985
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1 gennaio 1999
Art. 37. Inquadramento dei professori associati

Il personale che consegue il primo giudizio di idoneita' e' inquadrato nella seconda fascia dei professori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici ed ai fini economici da quella della effettiva assunzione in servizio, salvo il successivo inquadramento definitivo per effetto dei riconoscimenti di servizio ai sensi del successivo art. 103.
Nel caso di cumulo di piu' stipendi viene preso in considerazione ai fini del precedente comma, quello tra essi piu' favorevole.
A coloro che superano il giudizio di idoneita' a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 dal giudizio di conferma e' attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati. ((29)) --------------- AGGIORNAMENTO (29) La L. 23 dicembre 1998, n.448 ha disposto (con l'art. 26 commma 2) che "Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneita' a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma e' attribuito il trattamento economico spettante ai professori associati all'atto del conseguimento della conferma in ruolo".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1999
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