Art. 9. Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarita'
Il professore ordinario, nella salvaguardia della liberta' di insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, puo' essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facolta' o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attivita' didattiche previste nei successivi commi.
In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore ordinario puo' essere affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui e' titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa purche' compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di cui e' titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento.
Al professore ordinario puo' altresi' essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attivita' didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attivita' relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e le attivita' relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facolta', sempre nell'ambito della programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attivita' didattiche tra i professori interessati e con il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico.
In ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato del professore non puo' essere inferiore all'impegno orario per l'attivita' didattica previsto dal successivo art. 10.
I consigli delle facolta' o scuole possono altresi' affidare a titolo gratuito, ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facolta', lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine.
In caso di indisponibilita' dei titolari, e sempre che sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i consigli delle facolta' possono per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facolta' della stessa materia o di materia che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessita', previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facolta' della stessa universita' o a professori di altra universita'. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo art. 10 e' affidata a titolo gratuito. ((18)) ----------------- AGGIORNAMENTO (18) La L. 19 novembre 1990, n. 341 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1 , 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni, e dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge."
Il professore ordinario, nella salvaguardia della liberta' di insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, puo' essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facolta' o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attivita' didattiche previste nei successivi commi.
In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore ordinario puo' essere affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui e' titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa purche' compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di cui e' titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento.
Al professore ordinario puo' altresi' essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attivita' didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attivita' relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e le attivita' relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facolta', sempre nell'ambito della programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attivita' didattiche tra i professori interessati e con il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico.
In ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato del professore non puo' essere inferiore all'impegno orario per l'attivita' didattica previsto dal successivo art. 10.
I consigli delle facolta' o scuole possono altresi' affidare a titolo gratuito, ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facolta', lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine.
In caso di indisponibilita' dei titolari, e sempre che sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i consigli delle facolta' possono per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facolta' della stessa materia o di materia che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessita', previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facolta' della stessa universita' o a professori di altra universita'. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo art. 10 e' affidata a titolo gratuito. ((18)) ----------------- AGGIORNAMENTO (18) La L. 19 novembre 1990, n. 341 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1 , 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni, e dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge."