Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
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13 ottobre 1982
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11 dicembre 1985
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18 aprile 1989
Art. 11. Tempo pieno e tempo definito

L'impegno dei professori ordinari e' a tempo pieno o a tempo definito.
Ciascun professore puo' optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.
L'opzione puo' essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorche' dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito.
Il regime d'impegno a tempo definito:
a) e' incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;
b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' professionali e di attivita' di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.
Il regime a tempo pieno:
a) e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attivita' professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca ((, nonche' le attivita', comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purche' prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;)) b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonche' con lo svolgimento di attivita' didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purche' tali attivita' non corrispondano ad alcun esercizio professionale;
c) da' titolo preferenziale per la partecipazione alle attivita' relative alle consulenze o ricerche affidate alle Universita' con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.
I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.
((Le incompatibilita' di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno.
A tal fine, e' necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina)) (3)
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 6 ottobre 1982, n. 725 ha disposto (con l'art. 1) che "per tutti i professori di ruolo, ordinari e associati, di prima nomina, l'opzione fra il regime a tempo pieno e a tempo definito di cui all' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e' esercitata all'atto della domanda di chiamata o di inquadramento".
Entrata in vigore il 18 aprile 1989
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