Articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
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Versione
1 agosto 1980
Art. 63. Ricerca scientifica nelle Universita'

L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica.
Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro
incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuovera' le necessarie forme di raccordo tra Universita' ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.
Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti e' istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.
Entrata in vigore il 1 agosto 1980
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