Articolo 120 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
Articolo 119Articolo 122
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1 agosto 1980
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5 agosto 1980
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11 dicembre 1985
Art. 120. Passaggio ad altre amministrazioni

Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, e che non superino o che non intendano sostenere il giudizio di idoneita', possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalita' acquisita nell'universita'.
Espletate le procedure relative ai giudizi di idoneita', il Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con l'indicazione anche delle amministrazioni pubbliche alle quali preferiscono essere destinata. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la preparazione acquisita nell'universita' e l'anzianita' di servizio.
Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanare d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate, determinera' i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione. I contingenti sono fissati anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli delle rispettive amministrazioni interessate, in modo che comprendano complessivamente un numero di posti pari a quello degli aspiranti.
Il paesaggio avviene previo giudizio positivo di apposita commissione costituita presso l'amministrazione interessata e formata da quattro membri appartenenti all'amministrazione e di un professore universitario ordinario che la presiede.
Il giudizio accertera' la coerenza della preparazione del candidato con il lavoro da svolgere e i rapporti di equipollenza con il posto cui si riferisce il passaggio, tenuto conto dell'anzianita' di servizio, la quale determina anche l'ordine per l'inquadramento nel ruolo. Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola equivale all'accertamento della coerenza ai fini del passaggio alla corrispondente amministrazione.
((Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza.
Fino al momento dell'effettivo inquadramento nella amministrazione pubblica interessata continuera' ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento))
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L'avviso di rettifica in G.U. 5/8/1980, n. 213, ha disposto la cancellazione del Capo IX.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1985
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