Articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
Articolo 73Articolo 76
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1 agosto 1980
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5 settembre 1984
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8 novembre 1990
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28 luglio 1999
Art. 75. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N. 398 COME MODIFICATO DAL D.M. 30 APRILE 1999, N. 244 )). ((17)) ---------------- AGGIORNAMENTO (17) Il D.M. 30 aprile 1999, n. 224 nel modificare l' art. 8 della L. 30 novembre 1989, n. 398 ha disposto che l'abrogazione decorre dal 1 gennaio 2000.
Entrata in vigore il 28 luglio 1999
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