Articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
Articolo 49Articolo 51
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Art. 50. Inquadramento nella fascia dei professori associati

Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita', nel ruolo dei professori associati:
1) i professori incaricati stabilizzati di cui all' art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 , e successive modificazioni e integrazioni; nonche' quelli che completano il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817 , convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54 , al termine dell'anno accademico 1979-80.
I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54 , maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto di compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito e' titolo il compimento del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all' art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 , ed integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54 , certificato dal rettore dell'Universita' o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facolta' con i quali l'incarico e' stato conferito;
2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all' art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni, della legge 30 novembre 1973, n. 766 ;
3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei Musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta' risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. A tal fine il preside della facolta' rilascia sulla base della documentazione in possesso della facolta' attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato attivita' didattica e scientifica.(8) (10) (16) ((34))

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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 9 dicembre 1985, n. 705 , ha disposto (con l'art. 9) che "l'articolo 50 va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneita', nel ruolo dei professori associati e' tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie, e che l'elemento temporale del possesso dei requisiti ivi specificato vale anche per la seconda tornata dei giudizi di idoneita'".
--------------- AGGIORNAMENTO (10)
La Corte Costituzionale 9-14 aprile 1986, n. 89 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1986 n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica"), in riferimento all' art. 3 Cost. , nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita' gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. --------------- AGGIORNAMENTO (16)
La Corte costituzionale con sentenza 5-13 luglio 1989, n. 397 (in G.U. 1a s.s. 19/07/1989, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 50 n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneita' i titolari di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attivita' di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. -------------- AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97 , convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 2004, n. 143 , ha disposto (con l'art. 4-bis) che " A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall' articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 , e' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50 , 51 , 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle universita' nel ruolo dei professori associati".
Entrata in vigore il 6 giugno 2004
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