Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 agosto 1980
Art. 6. Straordinariato

All'atto della nomina i professori conseguono la qualifica di straordinario per la durata di tre anni accademici.
Le norme del presente decreto che contemplano professori ordinari si intendono riferite anche ai professori straordinari, fatte salve le disposizioni riservate ai professori che abbiano conseguito la nomina ad ordinario.
Restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad ordinario.
Restano altresi' ferme le disposizioni relative alla verifica dell'attivita' scientifica e all'attivita' didattica necessarie per la nomina ad ordinario.
Entrata in vigore il 1 agosto 1980
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