Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 marzo 2015 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 marzo 2015 |
Commentari • 21
- 1. Come Sospendere L'Asta Immobiliare: Guida DettagliataGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 10 agosto 2025
Hai ricevuto un avviso di vendita all'asta della tua casa o di un immobile di tua proprietà? L'ufficiale giudiziario o il delegato ti ha comunicato che l'immobile verrà venduto all'asta pubblica per il recupero di un debito? In questi casi è fondamentale capire se è possibile sospendere l'asta, in quali casi e con quali strumenti legali, per guadagnare tempo o salvare il bene. Quando puoi chiedere la sospensione di un'asta immobiliare? – Quando stai tentando di salvare l'immobile attraverso un accordo con il creditore – Quando hai avviato una trattativa di saldo e stralcio – Quando hai presentato istanza di rateizzazione o transazione fiscale con Agenzia delle Entrate-Riscossione – …
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Giurisprudenza • 461
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/05/2022, n. 15979Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: società a partecipazione pubblica – sostegno finanziario dagli enti pubblici partecipanti – controlli - azione di responsabilità per danno erariale verso gli amministratori della società e quelli degli enti pubblici – giurisdizione - questioni LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dai Magistrati ANGELO SPIRITO - Primo Presidente F.F. – ANTONIO MANNA - Presidente Sezione – ORONZO DE MASI - Consigliere - MASSIMO FERRO - Rel. Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere – CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - ROSSANA MANCINO -Consigliere- CATERINA MAROTTA - Consigliere - LOREDANA NAZZICONE -Consigliere- Ha pronunciato …Leggi di più...
- esclusione·
- necessità·
- società di capitali a partecipazione pubblica·
- fondamento·
- rapporto di servizio·
- notifica del ricorso a mezzo pec·
- domicilio digitale del mittente non presente nei pubblici elenchi·
- azione di responsabilità nei confronti degli amministratori degli enti partecipanti·
- procura generale della corte dei conti·
- giurisdizione contabile·
- azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali·
- natura “in house providing” della partecipata·
- danno erariale·
- nullità della notifica·
- configurabilità
Versioni del testo
- Articolo 1Allegato
ACCORDO DI COOPERAZIONE
NEL CAMPO DELLA CULTURA E
DELL'ISTRUZIONE E DELLO SPORT
FRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DELLA BOSNIA ERZEGOVINA
Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina (in seguito denominate: "Parti Contraenti)
desiderosi di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi e la reciproca comprensione e conoscenza non solo a livello politico, ma anche attraverso piu' sviluppate relazioni nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport,
convinti che tale collaborazione possa contribuire a rafforzare la reciproca comprensione ed i rapporti tra i due Paesi,
tenuto conto dell'importanza e del rafforzamento della collaborazione nelle sedi di integrazione multilaterale a livello europeo e della collaborazione regionale, in particolare nell'ambito In.C.E., I.A.I. ed Uniadrion
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare quelle attivita' che favoriscano la cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport tra i due Paesi.
- Articolo 2Articolo 2
Le Parti Contraenti assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio dei due Stati e nella misura delle proprie disponibilita', la collaborazione nei seguenti ambiti: cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche, istruzione scolastica, secondaria e universitaria, cooperazione interuniversitaria, istruzione professionale, scambi giovanili, collaborazione in ambito cinematografico e radio-televisivo.
- Articolo 3Articolo 3
Le Parti Contraenti continueranno a favorire i rapporti tra i competenti Ministeri ed Enti, e promuoveranno le attivita' di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private al fine di rafforzare le relazioni culturali tra i due Paesi e promuovere in ciascun Paese la lingua e cultura dell'altro.
Le Parti Contraenti faciliteranno le attivita' dei propri istituti scolastici, culturali e scientifici esistenti nel territorio dell'altro Paese, incoraggeranno iniziative di cooperazione culturale tra gli Enti locali di ciascun Paese. Tali Istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.