Articolo 6 - Accordo della Legge 22 novembre 1988, n. 533
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 dicembre 1988
ARTICOLO 6
Ciascuna delle Parti accettera' senza alcuna legalizzazione o formalita' equivalente, e senza traduzione qualora siano redatti su moduli che contengano le indicazioni nella lingua dell'altra Parte, a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'autorita' dell'altra Parte che li ha rilasciati:
A) gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacita', la cittadinanza e la residenza delle persone fisiche qualunque sia l'uso al quale sono destinati;
B) tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la iscrizione o la trascrizione di un atto di stato civile.
Quando i predetti atti e documenti non siano stati trasmessi per via ufficiale e sorgano fondati dubbi sull'autenticita' dei medesimi, i funzionari competenti effettueranno gli opportuni accertamenti senza indugio onde non ritardarne gli effetti. Le autorita' delle Parti si presteranno a tal fine la necessaria collaborazione.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente