Art. 4.
Le entrate dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sono di due specie:
1° entrate fiscali, rappresentate dall'imposta sul consumo dei sali e dei tabacchi;
2° entrate di natura industriale e commerciale.
La quota percentuale dei proventi lordi dei singoli monopoli da considerarsi come entrata fiscale e' determinata con la legge di bilancio.
Le entrate sono versate nella Tesoreria dello Stato e vengono imputate al competente capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato per la parte fiscale ed al bilancio speciale dell'Azienda per la parte di natura industriale e commerciale. Gli utili industriali sono devoluti al Tesoro dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 18 aprile 1950, n. 245 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per provvedere all'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 ed all'ammortamento degli eventuali mutui contratti ai sensi dell'art. 2, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata, in deroga a quanto disposto dall' art. 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 4 dicembre 1928, n. 3474 , ad utilizzare gli avanzi di gestione che si verificheranno negli esercizi finanziari a cominciare da quello 1948-49, e che non saranno, pertanto, versati al Tesoro".
Le entrate dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sono di due specie:
1° entrate fiscali, rappresentate dall'imposta sul consumo dei sali e dei tabacchi;
2° entrate di natura industriale e commerciale.
La quota percentuale dei proventi lordi dei singoli monopoli da considerarsi come entrata fiscale e' determinata con la legge di bilancio.
Le entrate sono versate nella Tesoreria dello Stato e vengono imputate al competente capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato per la parte fiscale ed al bilancio speciale dell'Azienda per la parte di natura industriale e commerciale. Gli utili industriali sono devoluti al Tesoro dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 18 aprile 1950, n. 245 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per provvedere all'esecuzione delle spese di cui all'art. 1 ed all'ammortamento degli eventuali mutui contratti ai sensi dell'art. 2, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata, in deroga a quanto disposto dall' art. 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito nella legge 4 dicembre 1928, n. 3474 , ad utilizzare gli avanzi di gestione che si verificheranno negli esercizi finanziari a cominciare da quello 1948-49, e che non saranno, pertanto, versati al Tesoro".