Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge 10 dicembre 1925, n. 2277 , per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 , annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 aprile 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Federzoni.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 17. - Coop