Articolo 7 - Accordo della Legge 11 febbraio 1989, n. 74
Articolo 6Articolo 8
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5 marzo 1989
ARTICOLO
Le due Parti contraenti si impegnano ad agevolare il compimento delle formalita' amministrative, doganali e sanitarie in vigore nei loro rispettivi porti.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti delle Autorita' locali riguardo all'applicazione di leggi e regolamenti in materia doganale e sanitaria ed alle altre misure di controllo concernenti la sicurezza delle navi e dei porti, la difesa del mare dall'inquinamento, la salvaguardia della vita umana in mare, il trasporto di merci pericolose, l'identificazione delle merci e l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri.
Entrata in vigore il 5 marzo 1989
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