Articolo 8 - Accordo della Legge 11 febbraio 1989, n. 74
Articolo 7Articolo 9
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5 marzo 1989
ARTICOLO
Ciascuna Parte contraente riconoscera' la nazionalita' delle navi dell'altra Parte, risultante dai documenti di bordo di tali navi rilasciati dalle competenti Autorita' della predetta Parte in conformita' con le sue leggi e regolamenti.
Entrata in vigore il 5 marzo 1989
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