Articolo 17
Segretariato
Il Consiglio dispone di un Segretariato composto di un segretario esecutivo, che e' il funzionario di grado piu' elevato, e del personale necessario per i lavori del Consiglio e dei suoi comitati.
Il Consiglio nomina il segretario esecutivo, che e' responsabile dello svolgimento dei compiti spettanti al segretariato per l'amministrazione della presente convenzione e di ogni altro compito che gli venga assegnato dal Consiglio e dai suoi comitati.
Il personale viene nominato dal segretario esecutivo conformemente alle norme fissate dal Consiglio.
Al segretario esecutivo ed al personale viene imposto come condizione d'impiego l'obbligo di non avere interessi finanziari o di rinunciare ad ogni interesse finanziario nel commercio del grano, e di non sollecitare ne' ricevere da un Governo o da una autorita' estranea al Consiglio istruzioni relative alle funzioni che esercitano ai sensi della presente convenzione.
Segretariato
Il Consiglio dispone di un Segretariato composto di un segretario esecutivo, che e' il funzionario di grado piu' elevato, e del personale necessario per i lavori del Consiglio e dei suoi comitati.
Il Consiglio nomina il segretario esecutivo, che e' responsabile dello svolgimento dei compiti spettanti al segretariato per l'amministrazione della presente convenzione e di ogni altro compito che gli venga assegnato dal Consiglio e dai suoi comitati.
Il personale viene nominato dal segretario esecutivo conformemente alle norme fissate dal Consiglio.
Al segretario esecutivo ed al personale viene imposto come condizione d'impiego l'obbligo di non avere interessi finanziari o di rinunciare ad ogni interesse finanziario nel commercio del grano, e di non sollecitare ne' ricevere da un Governo o da una autorita' estranea al Consiglio istruzioni relative alle funzioni che esercitano ai sensi della presente convenzione.