Art. 2. Misure dei cali naturali e tecnici 1. Sono riconosciuti, su richiesta dell'interessato ed a condizione che non ricorrano le ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, i cali contenuti entro le misure indicate nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i cali naturali e tecnici, nella misura forfettaria di cui al comma 1 del presente articolo, non possono essere riconosciuti per il periodo in cui le merci siano ininterrottamente racchiuse in contenitori, recipienti e involucri di materiale inerte ed impermeabile, ermeticamente chiusi.
3. Per la birra le perdite in magazzino, comprensive anche di quelle connesse all'introduzione ed all'estrazione, derivanti da rotture di imballaggi e contenitori sono riconosciute in misura inferiore o pari allo 0,2 per cento del quantitativo estratto nel mese.
4. Le frazioni di calo superiore alle misure forfettarie sono riconosciute secondo i principi contenuti nell'articolo 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, su richiesta dell'interessato, dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente, che puo' avvalersi dell'opera del laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette nonche' di quella dell'ufficio tecnico di finanza.
5. Il riconoscimento dei cali delle merci non contemplate dalle allegate tabelle A e B e' effettuato secondo i criteri di cui al comma 4.
Nota all' art. 2 :
- Per l'art. 862 del regolamento CEE della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454/93, si vedano le note alle premesse.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i cali naturali e tecnici, nella misura forfettaria di cui al comma 1 del presente articolo, non possono essere riconosciuti per il periodo in cui le merci siano ininterrottamente racchiuse in contenitori, recipienti e involucri di materiale inerte ed impermeabile, ermeticamente chiusi.
3. Per la birra le perdite in magazzino, comprensive anche di quelle connesse all'introduzione ed all'estrazione, derivanti da rotture di imballaggi e contenitori sono riconosciute in misura inferiore o pari allo 0,2 per cento del quantitativo estratto nel mese.
4. Le frazioni di calo superiore alle misure forfettarie sono riconosciute secondo i principi contenuti nell'articolo 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, su richiesta dell'interessato, dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente, che puo' avvalersi dell'opera del laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette nonche' di quella dell'ufficio tecnico di finanza.
5. Il riconoscimento dei cali delle merci non contemplate dalle allegate tabelle A e B e' effettuato secondo i criteri di cui al comma 4.
Nota all' art. 2 :
- Per l'art. 862 del regolamento CEE della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454/93, si vedano le note alle premesse.