Articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
Articolo 40Articolo 42
Versione
1 gennaio 1960
Art. 41.

Devono essere presentati al Distretto minerario i programmi generali dei lavori e delle coltivazioni da eseguire nelle miniere per periodi almeno annuali, con indicazione di tutti gli elementi utili alla loro valutazione dal punto di vista della sicurezza.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1960
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