Articolo 116 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
Articolo 115Articolo 117
Versione
1 gennaio 1960
Art. 116.

Il piazzale deve essere tenuto sgombro da ogni materiale per un'ampiezza tale da consentire l'immediato allontanamento del personale in caso di pericolo.
I treni di vagoncini stazionanti parallelamente alle fronti di abbattimento debbono presentare, a distanza non maggiore di 100 passaggi liberi per vie di scampo al personale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1960
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