Articolo 148 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
Articolo 147Articolo 149
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1 gennaio 1960
Art. 148.

E' fatto obbligo di armare o rivestire tempestivamente e solidamente le vie sotterranee, i cantieri ed ogni altro scavo quando la natura delle rocce lo richieda.
Le caratteristiche degli eventuali sostegni e rivestimenti speciali adottati devono essere comunicate al Distretto minerario.
Nelle miniere di carbone, l'armatura dei cantieri nei quali ha inizio la coltivazione per lunghi fronti deve essere convenientemente rinforzata per adeguarla alle spinte supplementari che vi si possono verificare, adottando pile un legname, longarine in ferro ed altri mezzi di analoga efficacia.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1960
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