Articolo 128 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
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1 gennaio 1960
Art. 128.

Le mine a fornello, quelle a galleria ed anche quelle cilindriche che per dimensioni, disposizione e importanza della carica sono in grado di produrre varate, cioe' distaccare una considerevole quantita' di roccia non circoscritta da lavori preparatori destinati a regolare l'azione delle mine e lo scarico dei materiali, non possono essere effettuate senza autorizzazione del prefetto il quale, sentito l'ingegnere capo, prescrive di volta in volta in via definitiva le opportune cantele.
L'autorizzazione non e' necessaria quando si tratti di coltivazione ad imbuto.
Le stesse norme valgono per qualunque volata di mine suscettibile di distaccare presumibilmente un volume di oltre 5000 m cubi di roccia in posto.
Il brillamento puo' essere effettuato soltanto dopo tempestivo pubblico avviso con manifesti murali da affiggersi a cura del direttore negli abitati e contenenti gli estremi del decreto prefettizio nonche' le cautele prescritte.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1960
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