Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
Articolo 1Articolo 3
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1 gennaio 1960
Art. 2.
Nei lavori che si svolgono negli impianti di trattamento dei minerali e in quelli connessi con le miniere e con le cave, di cui all'ultimo capoverso dell' art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 198 , nonche' nei lavori che si svolgono nelle pertinenze delle miniere, di cui al comma c) dell'art. 1 del presente decreto, si applicano, ove non diversamente disposto, le norme emanate in esecuzione della, legge 12 febbraio 1955, n. 51 , contenente delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e successive aggiunte o modificazioni.
L'applicazione delle norme predette e' di competenza del Ministero dell'industria, e del commercio e le attribuzioni ivi demandate all'Ispettorato del lavoro sono devolute al Corpo delle miniere.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1960
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