Articolo 106 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
Articolo 105Articolo 107
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1 gennaio 1960
Art. 106.

Il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo e sentiti gli interessati, puo' disporre con decreto che gli scavi siano mantenuti a distanze superiori a quelle indicate nell'art. 104, nei limiti riconosciuti appropriati alle esigenze della sicurezza in rapporto alle caratteristiche dei terreni e dei luoghi.
Analoga misura puo' essere adottata dal prefetto su istanza delle pubbliche Amministrazioni o di privati sentito il Distretto minerario e gli interessati.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1960