Articolo 296 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
Articolo 295Articolo 297
Versione
1 gennaio 1960
Art. 296.

Nei lavori delle miniere e delle cave l'uso degli esplosivi e' consentito con le modalita' e le limitazioni del presente decreto.
Nei confronti degli imprenditori di miniere o di cave la concessione della licenza per il trasporto o il deposito di esplosivi, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 , e' accordata su esibizione di una attestazione rilasciata dal Distretto minerario comprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligo della denuncia di esercizio di cui agli articoli 24 e 28 del presente decreto.
Idoneita' all'impiego minerario - Classifica ed elenco degli esplosivi degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1960
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