Articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
Articolo 27Articolo 29
Versione
1 gennaio 1960
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Versione
29 dicembre 1996
Art. 28. (( 1. Per le attivita' estrattive relative a minerali di seconda categoria la denuncia di esercizio di cui all'articolo 24 e le eventuali variazioni di cui all'articolo 25 sono trasmesse anche al Comune ove i lavori si svolgono mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Quando la cava dia tenuta in esercizio da persone non regolarmente costituite in societa', deve essere nominato un rappresentante ai fini del presente decreto e di tutti i rapporti in genere con l'autorita' mineraria. Qualora gli interessati non vi abbiano provveduto l'Ingegnere capo fissa un termine di tre mesi. In caso di mancato adempimento si applica la procedura prevista dall' articolo 28, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 . ))
Entrata in vigore il 29 dicembre 1996
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