Articolo 118 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
Articolo 117Articolo 119
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1 gennaio 1960
Art. 118.

La coltivazione dei materiali utili si puo' effettuare soltanto quando i terreni di copertura che costituiscano motivo di pericolo siano stati asportati per una distanza non inferiore a 1,50 m dal ciglio della fronte di abbattimento dei materiali utili.
Tale distanza deve essere adeguatamente aumentata se l'altezza e la possibilita' di franamenti delle materie di copertura lo rendano necessario.
L'asportazione delle materie di copertura, qualora non sia eseguita con mezzi meccanici, e' fatta con tagli dall'alto in basso, a scarpata o, se occorre, a gradini.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1960
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