Articolo 674 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
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1 gennaio 1960
Art. 674.
Nel caso in cui sia riconosciuta una situazione di pericolo, sia pure non immediato, anche per cause che non costituiscono infrazione alle norme del presente decreto, o comunque ivi non previsto, l'ingegnere capo, sentito il direttore, impone un termine per ovviare a tale situazione.
Quando le circostanze lo richiedano, l'ingegnere capo invita il direttore ai redigere e presentare, entro un termine stabilito un piano nel quale siano descritti i lavori occorrenti, le misure ed il tempo previsto per l'attuazione.
Il direttore e' tenuto all'esecuzione del piano qualora, entro venti giorni dall'inoltro, l'ingegnere capo non gli abbia comunicato rilievi.
Quando l'ingegnere capo non riconosca idonei, in tutto o in parte i lavori e le misure di sicurezza progettati, ne da', avviso al direttore e ordina le misure necessarie, stabilendo anche il termine di esecuzione.
In modo analogo provvede in caso di mancata presentazione del piano entro il termine stabilito.
E' in facolta' dell'ingegnere capo di prescrivere in via cautelare al direttore le misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori ritenuti insicuri e pericolosi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1960
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