Articolo 681 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
Articolo 682Articolo 684
Versione
1 gennaio 1960
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Versione
26 aprile 1995
Art. 681.

E' punita con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 la violazione delle norme di cui agli articoli 6 primo comma, 24 primo comma, 28 primo comma e 133. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n.758 ha disposto (con l'art. 26, comma 34) che "Nel primo comma dell'art. 681 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 , le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni".
Entrata in vigore il 26 aprile 1995
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