Articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
Articolo 23Articolo 26
Versione
1 gennaio 1960
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Versione
29 dicembre 1996
Art. 24. (( 1. I lavori che hanno luogo nelle attivita' estrattive devono essere denunciati all'autorita' di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell'inizio o delle ripresa.
2. La denuncia e' fatta dal titolare o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:
a) gli estremi del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava;
b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile;
d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.
3. Nel caso di societa' regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante.
4. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale. ))
Entrata in vigore il 29 dicembre 1996
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